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Regesto

Art. 86 cpv. 1 e art. 87 OG; art. 387 cpv. 3 e art. 393 della legge ginevrina sulla procedura civile; esaurimento del corso delle istanze cantonali.
La possibilità per un coniuge di domandare un giudizio sulle misure provvisionali che si sostituisca all'ordinanza supercautelare emanata dal Presidente del Tribunale costituisce un rimedio di diritto cantonale, prima del cui esaurimento un ricorso di diritto pubblico è inammissibile.

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referenza

Articolo: Art. 86 cpv. 1 e art. 87 OG