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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 18, 45 cpv. 1 e 47 cpv. 3 AIMP. Sequestro di oggetti e di beni.
Eccezionalmente, e sempreché siano adempiuti i presupposti di cui all'art. 18 AIMP, il sequestro di oggetti in possesso della persona perseguita può essere ordinato provvisoriamente mediante l'ordine di arresto in vista di estradizione dal momento in cui è stata ricevuta la domanda di estradizione trasmessa per telex, e ciò anche laddove la consegna di tali oggetti non sia stata chiesta espressamente.

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referenza

Articolo: art. 18 AIMP