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Regesto

Art. 58 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU: rimedi giuridici in materia di raggruppamento terreni.
1. L'istituzione di una commissione di ricorso che decida definitivamente quale tribunale specializzato indipendente in materia di raggruppamento terreni e di rettifica dei confini non è contraria all'art. 58 cpv. 1 Cost., né all'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 4).
2. a) Le decisioni con cui è avviato un raggruppamento terreni e con cui ne è delimitato il perimetro concernono "diritti e doveri di carattere civile" ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU e devono quindi poter essere sottoposte a un giudice; la procedura dinanzi al Consiglio di Stato e quella di ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale non adempiono tale requisito (consid. 5a-c).
b) Non è applicabile la dichiarazione interpretativa formulata dalla Svizzera con riferimento all'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 5d).

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Articolo: art. 6 n. 1 CEDU, Art. 58 cpv. 1 Cost.