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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Contratto di lavoro; obbligo di discrezione del lavoratore; risoluzione immediata (art. 321a e 337 CO).
Riepilogo della giurisprudenza concernente la nozione di "cause gravi" (consid. 3), che, a determinate condizioni restrittive, può includere circostanze precedenti la risoluzione immediata del contratto di lavoro che il datore di lavoro non conosceva né poteva conoscere (consid. 4a); una volta notificato il licenziamento in tronco, le parti sono libere di far valere i loro diritti secondo le regole della procedura cantonale, riservato il divieto dell'abuso di diritto (consid. 4b).
Oggetto e portata dell'obbligo di discrezione (consid. 5a). Violazione di tale obbligo da parte della dipendente di una casa di cura che all'insaputa del datore di lavoro gira, durante la notte, un filmato all'interno dell'istituto, lo consegna alla televisione della svizzera romanda e partecipa ad una trasmissione critica, nella quale lo stesso viene presentato (consid. 5b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 321a e 337 CO