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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 28 CDI CH-FR; art. 4 cpv. 3 LAAF; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; nozione di rilevanza verosimile; domanda riguardante contribuenti assoggettati illimitatamente all'imposta in Svizzera; applicabilità diretta dell'art. 28 par. 5, 2a frase, CDI CH-FR; estensione della documentazione bancaria trasmissibile.
Esame della condizione della rilevanza verosimile di una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale e limiti del potere di verifica dello Stato al quale è indirizzata (consid. 2.1-2.1.4). Caso di una domanda di assistenza amministrativa riguardante contribuenti assoggettati illimitatamente all'imposta in Svizzera (consid. 2.2-2.4).
L'art. 28 par. 5, 2a frase, CDI CH-FR è direttamente applicabile. Ciò implica che i documenti bancari richiesti dalle autorità francesi devono essere trasmessi alle stesse in applicazione di questa disposizione, nella misura in cui essi adempiano alla condizione della rilevanza verosimile. Tale è in particolare il caso del dettaglio dei movimenti e delle transazioni che sono intervenuti sui conti bancari detenuti dai contribuenti (consid. 4.5.1- 4.6.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 cpv. 3 LAAF