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Regesto

Art. 31 CV; art. 28 par. 1 CDI CH-FR; art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 15 cpv. 1 LAAF; art. 30 cpv. 1 PA; assistenza amministrativa in materia fiscale; termine per esprimersi su un progetto di decisione con cui viene concessa l'assistenza; ammissibilità di una domanda che concerne delle persone che rivendicano una residenza fiscale in uno Stato terzo.
Alle persone legittimate a ricorrere l'Amministrazione federale delle contribuzioni deve concedere un termine di almeno 10 giorni per esprimersi su un progetto di decisione che accorda l'assistenza amministrativa in materia fiscale (consid. 2).
Quando la domanda di assistenza amministrativa ha per obiettivo di completare la base di calcolo dell'imposta di persone che lo Stato richiedente reputa suoi residenti fiscali, la circostanza che uno Stato terzo considera anche lui queste persone come suoi residenti fiscali non permette ancora di ritenere che lo Stato richiedente abbia agito in mala fede e di riflesso di dichiarare inammissibile la domanda di assistenza amministrativa (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 31 CV, art. 29 cpv. 2 Cost., art. 15 cpv. 1 LAAF, art. 30 cpv. 1 PA