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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (ordinanza sui Taliban; RS 946.203).
Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la reiezione dell'istanza di stralcio dall'allegato 2 dell'ordinanza sui Taliban (consid. 2).
La Svizzera è vincolata alle decisioni sulle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (consid. 3-6), nella misura in cui esse - come nel caso di specie - non violino le norme imperative del diritto internazionale pubblico (ius cogens; consid. 7).
La Svizzera non è quindi abilitata a stralciare di propria iniziativa il ricorrente dall'allegato 2 dell'ordinanza sui Taliban; a tale scopo è prevista una particolare procedura di delisting da parte del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (consid. 8). La Svizzera deve appoggiare il ricorrente in questa procedura (consid. 9).
Interpretazione conforme alla Costituzione del divieto di entrata e di transito in Svizzera e relative deroghe secondo l'art. 4a dell'ordinanza sui Taliban (consid. 10).