Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Graduatoria ed elenco degli oneri. Menzione degli accessori e oggetto della loro garanzia.
1. Spetta al giudice, nella procedura dell'art. 250 LEF, e non all'autorità di vigilanza, statuire sull'estensione del pegno (consid. 1).
2. La menzione degli accessori contenuta nel registro fondiario vale a favore di ciascun creditore pignoratizio, indipendentemente dalla data di costituzione del pegno. Se l'ufficio vuole negare, per un diritto di pegno determinato, l'estensione della garanzia agli accessori, deve dichiararlo in modo chiaro ed univoco, dandone avviso al creditore interessato (consid. 2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 250 LEF