Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Privazione della libertà a scopo d'assistenza; responsabilità del Cantone per una privazione illegale della libertà a scopo di assistenza, terapia coatta e contenzione (art. 3, art. 5, art. 13 CEDU; art. 397a e art. 429a CC).
1. Sull'utilizzazione di comunicazioni e rapporti medici, che concernono precedenti collocamenti in un istituto psichiatrico, in una procedura pendente per il versamento del risarcimento del danno per privazione illegale della libertà (consid. 1b).
2. L'art. 429a CC concede alla persona lesa un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU. L'ammissibilità di un'azione di accertamento con cui questa chiede l'accertamento di una lesione degli art. 3 e art. 5 CEDU viene determinata unicamente in virtù del diritto svizzero (consid. 1c).
3. Questione lasciata indecisa, se fra l'art. 5 n. 5 CEDU e art. 429a CC esista una concorrenza di pretese (consid. 2c).
4. Applicabilità dell'art. 5 n. 2 CEDU nella procedura di privazione della liberta a scopo di assistenza (consid. 5).
5. L'art. 5 n. 1 lett. e CEDU e art. 397a CC stabiliscono i presupposti, in base ai quali una persona può essere collocata in uno stabilimento e può di conseguenza essere privata della libertà. Queste norme non si pronunciano sul tipo di cura. Né l'art. 5 n. 5 CEDU né l'art. 429a CC costituiscono quindi delle norme di responsabilità per la terapia coatta subita nello stabilimento o per la contenzione effettuata a questo scopo, rispettivamente per calmare la persona collocata (consid. 6a, consid. 6b).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 429a CC, art. 3, art. 5, art. 13 CEDU, art. 397a e art. 429a CC, art. 5 n. 5 CEDU seguito...