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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 27 n. 5 CP; resoconto delle deliberazioni pubbliche di un'autorità.
1. Il privilegio conferito alla stampa da questa disposizione ha il suo fondamento nella pubblicità delle deliberazioni e non nell'immunità parlamentare. Per il suo carattere eccezionale, tale norma, che può comportare una deroga al diritto comune e, in particolare, all'art. 173 CP, va interpretata restrittivamente (consid. 3b).
2. Il rendiconto considerato da questa disposizione non è necessariamente un bollettino stenografico; esso può comportare commenti e critiche, ma non può menzionare elementi noti da fonti diverse dalla deliberazione pubblica. Infine, tranne in circostanze speciali, il resoconto non deve aver luogo molto tempo dopo gli avvenimenti a cui si riferisce (consid. 4a).
3. A differenza dell'art. 173 n. 2 CP, l'art. 27 n. 5 CP non è stato modificato nel 1950. Il resoconto dev'essere quindi veritiero e non basta che l'autore l'abbia considerato in buona fede come veritiero (consid. 5d).

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referenza

Articolo: Art. 27 n. 5 CP, art. 173 CP, art. 173 n. 2 CP