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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 260c cpv. 3 CC; azione di contestazione del riconoscimento di paternità, restituzione del termine.
Esame della celerità con la quale l'attore deve agire dopo la cessazione della causa di ritardo (consid. 6.1).
L'interesse del figlio non costituisce una condizione supplementare per ammettere la restituzione del termine per promuovere l'azione del padre di contestazione del riconoscimento di paternità (consid. 6.2).

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Articolo: Art. 260c cpv. 3 CC