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Regesto

Affissione di manifesti nelle stazioni: causa in materia di diritto pubblico; utilizzazione del dominio pubblico; libertà d'opinione; divieto di censura; art. 16 cpv. 2 e art. 35 cpv. 2 Cost.; art. 82 lett. a LTF.
La regolamentazione sull'ammissibilità e sulla portata dell'uso straordinario del dominio pubblico in senso stretto attiene al diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; consid. 1.1-1.4).
L'affissione di manifesti concernenti la politica estera costituisce una forma di espressione, che rientra nella sfera protetta della libertà d'opinione; le FFS devono rispettare i diritti fondamentali (consid. 2.2).
Le FFS prevedono che anche il dominio pubblico in senso stretto può essere eccezionalmente utilizzato per l'affissione; la soppressione di cartelli d'affissione da parte delle FFS può aver luogo solo dopo una ponderazione globale degli interessi in gioco (inclusa un'utilizzazione adeguata del dominio pubblico). Quando l'ubicazione degli spazi di affissione è stabilita, il singolo manifesto può essere valutato solo per motivi di polizia (consid. 2.3).
Un divieto generale di manifesti concernenti la politica estera non è ammissibile (consid. 3.4). Nulla può essere rimproverato al manifesto in questione (consid. 3.5).

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referenza

Articolo: art. 82 lett. a LTF, art. 16 cpv. 2 e art. 35 cpv. 2 Cost.