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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 3 lett. l, art. 23 LCSl; annunci pubblici in materia di piccolo credito.
Nozione di annunci pubblici ai sensi dell'art. 3 lett. l LCSl (consid. 2a e d).
La ratio dell'art. 3 lett. l LCSl consiste nella tutela dei consumatori contro le lusinghe del piccolo credito; tale norma concerne quindi la pubblicità che presenta al consumatore i vantaggi del piccolo credito senza attirare la sua attenzione sui costi supplementari che gliene deriveranno (consid. 2e-g).

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referenza

Articolo: art. 23 LCSl