Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4 cpv. 3 LAFam; art. 7 cpv. 1 OAFami; art. 4, 15 e 16 della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, rimasta applicabile nelle relazioni tra Svizzera e Kosovo fino al 31 marzo 2010.
Un cittadino del Kosovo residente in Svizzera e senza attività lucrativa non può pretendere il versamento di un assegno familiare per i propri figli residenti in Kosovo né in virtù del diritto svizzero né fondandosi sulla Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (consid. 2-5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 cpv. 3 LAFam, art. 7 cpv. 1 OAFami