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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 442 cpv. 4 CPP; compensazione; autorità competente.
La competenza per pronunciare la compensazione giusta l'art. 442 cpv. 4 CPP non è riservata esclusivamente all'autorità incaricata della riscossione, ma spetta pure all'autorità penale. Quest'ultima è del resto l'unica competente a tal fine trattandosi dei valori patrimoniali sequestrati menzionati all'art. 442 cpv. 4 CPP (v. art. 267 cpv. 3 e art. 268 CPP) (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 442 cpv. 4 CPP, art. 267 cpv. 3 e art. 268 CPP