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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Vendita e consumo di stupefacenti, art. 19 e 19a LS.
L'agente che abbia venduto e consumato stupefacenti dev'essere condannato in base agli art. 19 e 19a LS, applicati in concorso. I quantitativi da lui consumati personalmente non sono considerati per decidere se la vendita degli stupefacenti vada punita conformemente all'art. 19 n. 1 o all'art. 19 n. 2 LS.