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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Estradizione. Trattato tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 14 maggio 1900.
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se i requisiti dell'estradizione sono adempiuti (consid. 1).
2. Il trattato internazionale, come disposizione contrattuale, prevale sulla legge nazionale (consid. 1).
3. Traffico di stupefacenti (art. II num. 13 del trattato):
a) Il fatto che talune norme che reprimono tale traffico figurano nei testi concernenti egualmente i diritti di dogana non impedisce che l'infrazione a tali disposizioni rientri nell'art. II num. 13 del trattato (consid. 3).
b) Gli atti preparatori sono pure punibili in materia di traffico di stupefacenti (art. 19 num. 1 LF) (consid. 4).
c) Per determinare se un'infrazione dà luogo ad estradizione ai sensi dell'art. II num. 13 del trattato, occorre attenersi alla pena massima prevista dalla legge e non a quella che dovrebbe venire pronunciata nel caso concreto (consid. 4).
4. Sequestro di oggetti e consegna allo Stato richiedente (art. XII del trattato):
a) Affinchè oggetti possano essere sequestrati e consegnati allo Stato richiedente, bisogna che l'esistenza di un rapporto di causalità tra questi oggetti e l'infrazione per la quale è richiesta l'estradizione sia molto verosimile (consid. 5 b).
b) Oggetti acquisiti attraverso un'infrazione (producta sceleris) che non esistono più in natura ma che sono stati trasformati in valori reali o in conti in banca (consid. 5 a).
c) Valori trasferiti, dopo l'arresto della persona estradanda, dal suo conto in banca al conto del di lui coniuge (consid. 6).