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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3, art. 8 cpv. 3 DAFE (RS 211.412.41); art. 12a cpv. 1 OAFE (RS 211.412.411).
1. Revoca dell'autorizzazione di acquistare un fondo in Svizzera rilasciata ad una persona domiciliata all'estero, in seguito all'inadempimento di un onere stabilito nell'autorizzazione: delimitazione del potere d'apprezzamento di cui fruisce l'autorità competente (consid. 3).
2. Dimensione del terreno e dello spazio abitabile che una persona domiciliata all'estero può acquistare in Svizzera in base all'art. 6 cpv. 2 lett. a DAFE (consid. 4b).
3. Applicazione di tali principi nel caso concreto (consid. 5). Rinvio della causa all'autorità cantonale che ha deciso in prima istanza (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 8 cpv. 3 DAFE, art. 12a cpv. 1 OAFE, art. 6 cpv. 2 lett. a DAFE