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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 12 cpv. 1 n. 5 e 6, cpv. 2 LDA. Televisione mediante filo.
1. Legittimazione attiva e passiva delle parti. Ammissibilità di azioni d'accertamento (consid. 1).
2. Art. 11bis cpv. 1 n. 1 e 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche: applicazione della convenzione a un'impresa svizzera di distribuzione mediante filo (consid. 2); interpretazione delle norme della convenzione secondo la sua genesi, la giurisprudenza straniera e i criteri riconosciuti sul piano internazionale (consid. 3). Portata di queste disposizioni e della loro interpretazione per il diritto nazionale (consid. 4).
3. Il diritto d'autore previsto dall'art. 12 cpv. 1 n. 6 LDA presuppone che vi sia una comunicazione pubblica (consid. 5) e che essa sia fatta da un organismo diverso dall'azienda originaria d'emissione (consid. 6). Un'impresa indipendente di distribuzione mediante filo adempie tali condizioni ove, valendosi dei propri impianti, ritrasmetta a 60'000 abbonati un'opera diffusa da un'altra impresa (consid. 6d).
4. Si giustifica una remunerazione separata quando si sia in presenza di due prestazioni rilevanti per il diritto d'autore (consid. 7); essa non è abusiva neppure laddove determinati abbonati optino per la televisione mediante filo a causa di un divieto comunale d'installare antenne (consid. 8). Tali principi valgono anche per le emissioni estere (consid. 9).
5. Prospettive proposte alle parti e al legislatore per trovare soluzioni praticabili e per evitare che i diritti d'autore siano messi in pericolo dall'evoluzione tecnica (consid. 10).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 12 cpv. 1 n. 6 LDA