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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 6 e art. 22 LAEl, art. 4 cpv. 1 e art. 19 OAEl; decisione dell'ElCom "in caso di controversia" sulle tariffe per l'energia elettrica, rispettivamente verifica da parte dell'ElCom dei costi energetici computabili. Posizione processuale dei fornitori e dei consumatori finali nelle relative procedure. Ripartizione dei costi tra consumatori finali con servizio universale e clienti liberi. Riduzione dei costi di distribuzione.
I consumatori di energia elettrica non hanno qualità di parte nelle procedure nelle quali l'ElCom fissa d'ufficio i costi computabili a un gestore di rete o a un fornitore di energia elettrica (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b LAEl). Per contro, quando l'ElCom è adita quale autorità decisionale ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LAEl (in particolare in una controversia sulle tariffe per l'energia elettrica), hanno allora qualità di parte non solo i fornitori ma anche i consumatori finali, non quali terzi ma come destinatari materiali della decisione (consid. 3). Compiti e posizione dell'ElCom quale autorità di vigilanza in materia di verifica delle tariffe per l'energia elettrica (consid. 4). Interpretazione della nozione "proporzionalmente" ai sensi dell'art. 6 cpv. 5 LAEl: benché il servizio universale e l'accesso alla rete siano ripartiti per unità di imputazione e il prezzo di mercato non si applichi al servizio universale, una parte del mercato dovrebbe essere integrata, vista la chiara volontà della legge, nelle tariffe dei consumatori fissi finali. Non vi è priorità della produzione propria per il servizio universale (consid. 5). Significato dell'art. 19 OAEl. L'ElCom non viola la legge quando limita gli studi comparativi di efficacia ad una parte dei costi e ordina una riduzione dei costi computabili già sulla base di un confronto degli indicatori (consid. 6).

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Articolo: Art. 6 e art. 22 LAEl, art. 4 cpv. 1 e art. 19 OAEl, art. 22 cpv. 2 lett. b LAEl, art. 22 cpv. 2 lett. a LAEl seguito...