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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Responsabilità del proprietario fondiario (art. 679 CC).
Ove il proprietario fondiario che costruisce abbia adottato tutte le misure che possano essere ragionevolmente da lui pretese, ma non sia possibile evitare che i limiti del diritto di proprietà vengano ecceduti a causa dei lavori di costruzione e ove il vicino subisca un pregiudizio, tale vicino ha diritto a un'indennità, a condizione che gli effetti siano eccessivi e il danno importante. La questione se ciò sia concretamente il caso va decisa secondo criteri obiettivi ed essenzialmente in base a una ponderazione degli opposti interessi delle persone toccate, tenuto conto dell'uso locale, come pure dell'ubicazione e della natura dei fondi (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: art. 679 CC