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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 59 Cost. Garanzia del giudice del luogo di domicilio invocata nell'ambito di un'annotazione nel registro fondiario, avvenuta in via cautelare, di un diritto di recupera.
Un diritto di recupera di un fondo che è sito in un Cantone diverso da quello in cui è domiciliato il proprietario: l'art. 59 Cost. esclude che il titolare del diritto di recupera possa adire il giudice del luogo di situazione del fondo per ottenere, in via cautelare, l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 CC.

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referenza

Articolo: Art. 59 Cost., art. 960 cpv. 1 n. 1 CC