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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 114 CC e 7b cpv. 1 tit. fin. CC; divorzio dopo la sospensione della vita comune.
Per la pronuncia del divorzio su azione unilaterale è sufficiente che il termine di quattro anni previsto dall'art. 114 CC sia trascorso, per i processi già pendenti innanzi a un'autorità cantonale, al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 114 CC