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Regesto

Art. 91 segg., 99, 105bis cpv. 2, art. 214 cpv. 1 PP. Designazione di periti.
L'impiego di esperti in contabilità da parte del Ministero pubblico della Confederazione, al fine di esaminare e valutare un incarto voluminoso, non costituisce una designazione di periti giudiziari giusta gli art. 91 segg. PP (consid. 3). Contro un siffatto provvedimento non sono ammissibili né il ricorso alla Camera di accusa a norma dell'art. 105bis cpv. 2 PP (consid. 3) né il reclamo previsto all'art. 214 segg. PP. Può rimanere indeciso il quesito se quest'ultimo rimedio sia eccezionalmente ammissibile contro misure istruttorie inderogabili della polizia giudiziaria (art. 102 PP) (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 214 cpv. 1 PP, art. 105bis cpv. 2 PP, art. 102 PP