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Regesto

Art. 32 CP, atti leciti perché risultanti da un dovere d'ufficio.
Chi per dovere d'ufficio è tenuto a fornire informazioni è tutelato dall'art. 32 CP, in quanto le informazioni destinate al pubblico abbiano un contenuto appropriato, non siano state date in mala fede, non siano inutilmente lesive e rispettino il principio della proporzionalità. L'obbligo d'informare può essere fondato sul diritto cantonale o comunale (consid. 2a, b).

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Articolo: Art. 32 CP