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Regesto

Art. 277ter cpv. 2 PP. Se la Corte di cassazione annulla integralmente una decisione cantonale, ma rinvia la causa all'autorità cantonale soltanto perché statuisca su determinati punti, solo questi ultimi possono essere oggetto di un ricorso per cassazione proposto contro la nuova decisione cantonale (consid. 1c).
Art. 307 cpv. 3 CP. Tale disposizione è applicabile soltanto laddove la falsa testimonianza sia astrattamente ed a priori inidonea ad influire sulla decisione del giudice; è irrilevante se della falsa testimonianza sia stato con cretamente tenuto conto o no (consid. 2a).
Art. 307 CP. Una falsa dichiarazione in un procedimento giudiziario, purché resa sui fatti della causa e proveniente da un teste, costituisce una falsa testimonianza anche se la sua falsità appare evidente (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 277ter cpv. 2 PP, Art. 307 cpv. 3 CP, Art. 307 CP