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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Perquisizione di carte; effetto sospensivo (art. 9, 12 e 21 cpv. 4 AIMP).
L'art. 21 cpv. 4 AIMP è applicabile a tutte le procedure di ricorso, sia a livello federale che cantonale, nella misura in cui conferisce effetto sospensivo ope legis ai ricorsi volti contro le decisioni che autorizzano la comunicazione all'estero di informazioni che concernono la sfera segreta. Per il resto, con la riserva di quanto prevede l'art. 9 AIMP, è applicabile il diritto procedurale determinante in materia penale (art. 12 AIMP).

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Articolo: art. 9, 12 e 21 cpv. 4 AIMP, art. 9 AIMP, art. 12 AIMP