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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Sequestro e perquisizione di carte (art. 46 e 50 DPA). Segreto bancario.
1. Il segreto bancario non garantisce un diritto assoluto di rifiutarsi di testimoniare e di produrre atti richiesti da un'autorità inquirente. Le informazioni richieste dall'Amministrazione federale delle contribuzioni quale autorità inquirente nel quadro di un procedimento penale amministrativo devono esserle fornite senza che possa essere invocato il segreto bancario. Quest'ultimo è meno ampio del segreto professionale stabilito a favore dei medici, degli avvocati e degli ecclesiastici.
2. Il fatto che tra i documenti sequestrati possano trovarsi documenti che in prosieguo si rivelino irrilevanti ai fini dell'inchiesta non osta al sequestro, ma è inerente alla natura di tale provvedimento. Spetta all'autorità inquirente (tenuta al segreto d'ufficio) e non alla banca di effettuare la cernita. Nella perquisizione di carte rimane riservato l'art. 50 cpv. 3 DPA.
3. Nella relazione tra una banca che vende come grossista, ai fini dell'imposta sulla cifra d'affari, metalli preziosi, e l'acquirente di questi ultimi, non è ravvisabile una relazione bancaria in senso proprio, ma solamente un rapporto d'affari, per il quale non può essere eccepito il segreto bancario.

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referenza

Articolo: art. 46 e 50 DPA, art. 50 cpv. 3 DPA