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Regesto

Richieste di cessazione e di accertamento relative a esplorazioni radio e di segnali via cavo (art. 38 segg. LAIn); diritto a un esame materiale delle domande (art. 25 cpv. 1 LPD; art. 13 CEDU).
Nell'ambito delle esplorazioni radio e di segnali via radio i dati personali vengono trattati, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano memorizzate da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione (consid. 6.1). I ricorrenti sono potenzialmente toccati dalle esplorazioni radio e di segnali radio alla stessa maniera degli altri utenti delle telecomunicazioni (consid. 6.2.2). Sono toccati in maniera particolare gli operatori dei media nonché gli avvocati e le avvocate (consid. 6.2.3).
Il diritto a un ricorso effettivo secondo l'art. 13 CEDU può essere limitato o differito nell'ambito di misure di sorveglianza segrete, qualora lo giustifichino prevalenti interessi di segretezza e il sistema sia complessivamente conforme all'art. 8 CEDU (consid. 7.1). Ciò deve poter essere verificato da un'istanza indipendente a livello nazionale (consid. 7.2). Per ammettere la "qualità di vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU, secondo la giurisprudenza della CorteEDU basta che sussista una probabilità sufficiente d'essere esposti a una sorveglianza segreta, qualora non sia possibile o non si possa ragionevolmente pretendere di presentare un ricorso contro misure di sorveglianza concrete (consid. 7.2.2).
I ricorrenti sono toccati nel loro diritto di autodeterminazione informativa con una probabilità sufficiente da esplorazioni radio e di segnali via cavo (art. 8 CEDU e art. 13 Cost.; consid. 8). Essi non hanno alcuna possibilità di venire a conoscenza delle misure di esplorazioni radio e di segnali via cavo che li concernono (consid. 9.2) e devono quindi poter fare esaminare la costituzionalità e la conformità alla CEDU del sistema svizzero di esplorazioni radio e di segnali via cavo. Ciò non costituisce un controllo astratto delle norme: oggetto dell'esame non è la legge in quanto tale, ma la (presunta) raccolta di dati dei ricorrenti (consid. 9.3). Occorre quindi di massima entrare nel merito delle richieste secondo l'art. 25 cpv. 1 LPD in relazione con l'art. 13 CEDU (consid. 9.4).

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Articolo: art. 13 CEDU, art. 25 cpv. 1 LPD, art. 8 CEDU, art. 34 CEDU seguito...