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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Responsabilità civile delle imprese ferroviarie (art. 1, 8 LResp.C.).
1. Colpa della vittima che scende da un treno rimessosi in moto (consid. 1).
2. Colpe dell'impresa ferroviaria: fermata troppo breve a una stazione, che non permette ai viaggiatori di scendere normalmente dal treno o di salirvi; violazione dei suoi doveri da parte del conduttore il quale lascia scendere un viaggiatore da un treno in corsa, allorchè egli è in grado di impedirlo (consid. 2, a e c).
3. Mancanza di colpa del conduttore che, conformemente alle istruzioni date agli agenti, si tiene all'altezza dell'ultima carrozza per osservare il treno prima di annunciare che questo è pronto alla partenza, limitandosi il suo compito a una sorveglianza generale (consid. 2, b).
4. Gravità uguale delle colpe della vittima e dell'impresa ferroviaria (consid. 3).
5. Rifiuto di un'indennità a titolo di riparazione del torto morale, avuto riguardo alle circostanze dell'infortunio e all'equivalenza delle colpe (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 1, 8 LResp