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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Vendita a rate. Riserva della proprietà. Art. 226 i CO, 716 CC. Ricorso per riforma. Nuove conclusioni. Art. 55 cpv. 1 lett. b OG.
1. Sono nuove, e quindi irricevibili, le conclusioni che il ricorrente non ha presentato davanti all'ultima istanza cantonale (consid.1).
2. Nel conteggio allestito quando il venditore è receduto dal contratto e ha ripreso la cosa, l'equa mercede per il nolo dev'essere fissata sulla base del prezzo di vendita della cosa, quale esso è indicato nel contratto; restano riservati i mezzi che il diritto delle obbligazioni permette all'acquirente di far valere se il prezzo indicato non corrisponde alla realtà (consid. 2).
3. L'equa mercede per il nolo è dovuta per il periodo trascorso tra la consegna della cosa e la sua ripresa da parte del venditore (consid. 3).
4. Essa va fissata tenendo conto del deprezzamento ordinario che la cosa subisce sia per l'uso normale sia per il solo trascorrere del tempo e il cambiamento della moda. Il venditore ha diritto all'ammortamento del prezzo integrale di vendita e all'interesse di questa somma. Il tasso d'ammortamento indicato nel contratto non vincola il giudice. Questi può fissare un tasso digradante (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 55 cpv. 1 lett. b OG