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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, del 23 settembre 1953 (LNM).
Lettera di vettura renana escludente la responsabilità del vettore che utilizza un battello della navigazione interna (consid. 7 e 8).
La Convenzione mternazionale sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico del 25 agosto 1925 non si applica ai trasporti effettuati nella navigazione interna. Il divieto di una clausola d'esonero dalla responsabilità, previsto nell'art. 3 § 8 della Convenzione, non vale di conseguenza per il vettore renano (consid. 9 e 10).
Le prescrizioni sulla responsabilità degli art. 103-105 LNM escludono l'applicazione degli art. 447 e 448 CO (consid. 11).
Divieto limitato, giusta l'art. 117 LNM, dell'esclusione della responsabilità (consid. 12).
Il vettore che utilizza le vie della navigazione interna non necessita di una concessione statale ai sensi dell'art. 455 CO. Non soggiace quindi agli art. 100 cpv. 2 e 101 cpv. 3 CO che limitano l'estensione delle clausole esclusive della responsabilità (consid. 13 a 15).
Limitazione contrattuale della responsabilità. Violazione dei buoni costumi? Abuso di diritto? (consid. 16).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 103-105 LNM, art. 447 e 448 CO, art. 117 LNM, art. 455 CO