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Regesto

Pignoramento di un'autovettura (art. 92 n. 1 LEF).
Un'autovettura può essere indispensabile ad un invalido per mantenere contatti con il mondo esterno, per fare le compere ed esercitare una limitata attività professionale. Ove l'invalido sia in grado di soddisfare a tali bisogni con un veicolo di un terzo, la propria autovettura non va distratta come bene impignorabile dalla massa fallimentare.

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referenza

Articolo: art. 92 n. 1 LEF