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Regesto

Art. 4 Cost.; diritto all'assistenza di un patrocinatore d'ufficio.
1. La sola circostanza che l'interessato desideri far sostituire i propri patrocinatori d'ufficio successivi, o che questi chiedano di essere dispensati dalle loro funzioni, non basta per dimostrare che la causa č manifestamente infondata o che non sarebbe difesa da una persona ragionevole (consid. 2).
2. Se l'interessato perde senza alcun motivo oggettivo la propria fiducia nel patrocinatore d'ufficio, ciņ non lo autorizza a chiederne la sostituzione (consid. 3).
3. La parte che rivela d'essere incapace di discernimento nell'ambito su cui verte la causa dev'essere oggetto di misure di assistenza di carattere tutelare cumulative rispetto a quelle concernenti l'assistenza giudiziaria (consid. 4).

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Articolo: Art. 4 Cost.