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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Art. 91 cpv. 3 LCS; elusione della prova del sangue.
Conferma della giurisprudenza secondo cui basta che molto probabilmente sarebbe stata ordinata la prova del sangue (consid. 3 e 4).
Se, pur avendo l'interessato colposamente omesso di dare avviso di un incidente, sia stato possibile, grazie a un prelievo di sangue effettuato ulteriormente, accertare con sufficiente esattezza la sua alcolemia al momento determinante, egli può essere punito soltanto per tentativo di elusione della prova del sangue, dato che è mancato l'evento presupposto quale elemento costitutivo di tale reato (consid. 5).
2. Art. 251 CP; carattere di documento delle fotocopie.
La data figurante sulla fotocopia di una lettera inviata da un mandatario ad un'autorità è, per il cliente del mandatario e per il suo avvocato, destinata e atta a provare il momento in cui l'originale è stato inviato all'autorità. Il mandatario che consegna all'avvocato del suo cliente la fotocopia di una lettera indirizzata all'autorità e di cui ha modificato la data - provvista di rilevanza nella fattispecie - si rende colpevole di falsità in documenti (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 251 CP