Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 251 n. 1 cpv. 2 CP; art. 635a CO; falsificazione di un'attestazione di verifica.
La formazione, mediante un impianto per l'elaborazione di dati, di una falsa attestazione di verifica sotto forma di collage con la scansione della firma di una terza persona che è apposta su un altro documento e la trasmissione del file all'ufficio del registro di commercio adempiono la fattispecie di falsità materiale in documenti (consid. 2.4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 251 n. 1 cpv. 2 CP, art. 635a CO