Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 251 n. 1 cpv. 1 e art. 110 n. 5 CP; art. 957 segg. CO; retrodatazione di operazioni contabili relative alla gestione, falsità ideologica in documenti.
La contabilità commerciale assume carattere di documento anche in assenza di un obbligo legale di tenere la contabilità (conferma della giurisprudenza; consid. 2.2).
Chi retrodata operazioni di gestione, i cui giustificativi sono destinati alla contabilità, commette falsità ideologica in documenti già al momento della retrodatazione, se l'allibramento falsifica l'immagine della contabilità commerciale (consid. 2.3 e 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 251 n. 1 cpv. 1 e art. 110 n. 5 CP