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Regesto

Art. 26 cpv. 3 LPP; art. 14 OPP 2: Conto di vecchiaia di assicurati invalidi. Nella previdenza professionale obbligatoria, se l'assicurato non riacquista la sua capacitā di guadagno, egli all'etā conferentegli il diritto a una rendita di vecchiaia continua a beneficiare di una rendita d'invaliditā vitalizia.
In tale evenienza non ha diritto alla corresponsione di accrediti di vecchiaia a suo favore ai sensi dell'art. 14 OPP 2.

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referenza

Articolo: art. 14 OPP 2, Art. 26 cpv. 3 LPP