Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 23 LPP.
- Il diritto a prestazioni d'invaliditā secondo detta disposizione suppone che il richiedente sia stato assicurato giusta la LPP al momento dell'insorgere dell'incapacitā di lavoro la cui causa č all'origine dell'invaliditā (consid. 2b).
- Il presupposto dell'affiliazione assicurativa al sopravvenire dell'invaliditā č valido pure in tema di diritto transitorio.
- Un avere di vecchiaia secondo la LPP determina diritto a prestazioni solo in quanto l'incapacitā di lavoro e di guadagno non fosse giā, prima dell'entrata in vigore della legge, ridotta in misura pensionabile (consid. 2c).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 23 LPP