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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 13b cpv. 3 LDDS; principio della celerità nel contesto della carcerazione in vista di sfratto.
Il principio della celerità è violato quando le autorità non prendono alcuna disposizione concreta in vista dello sfratto per più di due mesi ed il ritardo non è imputabile né al comportamento delle autorità estere, né a quello dell'interessato stesso (consid. 3a). Uno sciopero della fame non fa estinguere, di principio, l'obbligo di celerità (consid. 3b).

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Articolo: Art. 13b cpv. 3 LDDS