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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 204, 58 cpv. 4 CP; pubblicazioni oscene, pretesa risarcitoria dello Stato.
1. Un'applicazione restrittiva dell'art. 204 n. 1 CP s'impone soltanto nei casi in cui non si tratti di pornografia vera e propria (consid. 1).
2. Ove la confisca degli oggetti osceni non sia pił possibile, spetta allo Stato una pretesa risarcitoria pari al reddito lordo risultante dal commercio illecito (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 204, 58 cpv. 4 CP, art. 204 n. 1 CP