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Regesto

Art. 4 cpv. 2 della Convenzione con la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio; art. 3 e 305bis CP; riciclaggio di denaro per mezzo del trasporto, attraverso il confine, di averi occultati; competenza locale e diritto applicabile.
Secondo la Convenzione, le autorità svizzere sono competenti e il diritto svizzero è applicabile quando l'attraversare un confine fa parte del comportamento punibile. In materia di riciclaggio di denaro per mezzo di trasporti internazionali di valori patrimoniali l'azione penale può essere promossa ugualmente nello Stato di transito (consid. 2).
I presupposti del reato di riciclaggio sono adempiuti quando dei valori patrimoniali, proventi di un traffico di stupefacenti, sono occultati in un veicolo e trasportati al di là del confine (consid. 3).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 3 e 305bis CP