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Regesto

Art. 352 segg. CP, in particolare art. 357 CP; art. 28 OF. Assistenza giudiziaria di autorità federali in favore di autorità cantonali competenti per l'esercizio dell'azione penale; rifiuto dell'autorizzazione a testimoniare.
La Commissione federale della banche è competente per decidere se autorizzare i suoi membri o collaboratori a testimoniare su quanto hanno appreso nel quadro delle loro funzioni (consid. 1).
Il rifiuto di accordare una tale autorizzazione ad un'autorità cantonale incaricata del perseguimento penale può dare luogo ad una contestazione circa l'assistenza ai sensi dell'art. 357 CP, il cui esame compete alla Camera d'accusa del Tribunale federale (consid. 3 e 4; cambiamento della giurisprudenza).
In questo campo, il potere d'esame della Camera d'accusa è limitato (consid. 4b).
La Commissione federale delle banche ha l'obbligo legale di collaborare al perseguimento di determinate infrazioni, di cui essa ha appreso la sussistenza nell'ambito della sua attività di sorveglianza; in simili casi, di principio l'interesse al perseguimento penale prevale su quello al mantenimento del segreto d'ufficio (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 357 CP, art. 28 OF