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Regesto

Compensazione nel fallimento e nel concordato con abbandono dell'attivo (art. 213 cpv. 2, art. 316m LEF; art. 32 RCB).
L'art. 213 cpv. 2 LEF esclude la compensazione soltanto con obbligazioni la cui causa giuridica sia fondata su fatti posteriori alla dichiarazione del fallimento o alla pubblicazione della mora concordataria. È irrilevante che l'obbligazione fosse a quel momento sottoposta a termine o a condizione.

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referenza

Articolo: art. 213 cpv. 2, art. 316m LEF, art. 32 RCB