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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 328 cpv. 1 CO. Diritto del lavoratore di consultare l'incarto personale; applicazione della legge federale sulla protezione dei dati.
La legge sulla protezione dei dati non è in caso applicabile, poiché la decisione impugnata è stata resa prima della sua entrata in vigore (consid. 2).
Il lavoratore ha di massima il diritto di consultare il proprio incarto personale. Negato in concreto il diritto di accedere a determinati documenti (consid. 3).

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Articolo: Art. 328 cpv. 1 CO