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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 251 n. 1 CP; falsitą in documenti.
Falsitą in documenti ritenuta per creazione di un documento falso nel seguente caso : la comproprietaria di un'agenzia di collocamento di ballerine ha inviato alla polizia cantonale degli stranieri dei contratti - conclusi per il tramite del suo intermediario - per ottenere delle autorizzazioni di soggiorno e di lavoro per artiste straniere; dato che la polizia esigeva la firma personale delle artiste sui contratti e che queste erano difficilmente raggiungibili, la comproprietaria ha imitato, con l'accordo di queste ultime, le loro firme, utilizzando il loro nome proprio o quello di artista, per garantirsi che le autorizzazioni fossero concesse in tempo utile, ossia prima dell'inizio dell'attivitą contrattuale (consid. 1 e 2).
Art. 251 n. 2 CP.
Caso di esigua gravitą non ammesso (consid. 3).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 251 n. 1 CP, Art. 251 n. 2 CP