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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto dei creditori ipotecari agli interessi risultanti dal deposito fruttifero del ricavo netto della realizzazione del pegno.
1. Nel caso in cui la ripartizione immediata del ricavo netto della realizzazione del pegno sia impossibile per ragioni indipendenti dalla volontà dei creditori ipotecari, gli interessi risultanti dal deposito fruttifero di tale ricavo ne costituiscono accessori appartenenti ai creditori che hanno diritto al capitale (conferma della giurisprudenza) (consid. 2, 3).
2. Il diritto del creditore ipotecario al ricavo netto della realizzazione del pegno e agli accessori di tale ricavo sorge con il pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario all'amministrazione della massa (consid. 4).