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Regesto

Realizzazione forzata di un fondo: notifica dell'avviso d'incanto (art. 139 LEF in relazione con l'art. 28 cpv. 2 RFF).
1. La mancata notifica dell'avviso d'incanto a un creditore pignoratizio di cui può essere individuata la persona e il recapito con una semplice domanda al debitore è suscettibile di comportare l'annullamento dell'asta (consid. 2).
2. L'elenco degli oneri che non precisa in che misura i debiti garantiti da ipoteche saranno assegnati all'aggiudicatario dell'asta non comporta l'invalidazione di quest'ultima se le condizioni dell'incanto sono chiare in proposito (consid. 3).
3. Ove un creditore pignoratizio proceda in via d'esecuzione ordinaria (anziché in via di realizzazione del pegno) e l'Ufficio pignori l'immobile gravato dal pegno, al momento di chiedere la vendita del fondo tale creditore è ritenuto - se il suo pegno figura nell'elenco degli oneri - come "procedente" a norma dell'art. 126 LEF (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 139 LEF, art. 28 cpv. 2 RFF, art. 126 LEF