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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 329 c cpv. 2, 329 d cpv. 2 CO. Vacanze del lavoratore stabilite dal datore di lavoro nel periodo compreso tra la disdetta e la fine del rapporto di lavoro. La loro compensazione con denaro è esclusa (consid. 2).
Art. 343 cpv. 3 CO. Azione temeraria, spese (consid. 4).

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Articolo: Art. 343 cpv. 3 CO