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Regesto

Art. 73 cpv. 2 LPP; art. 103 cpv. 4 LADI; art. 97, art. 101 e art. 128 OG; art. 5 cpv. 1 PA: Impugnabilitą di un giudizio fondato sul diritto di procedura cantonale. Per stabilire se una decisione sia fondata sul diritto federale occorre esaminare se nel merito l'oggetto della lite riguarda il diritto federale delle assicurazioni sociali. I giudizi incidentali e finali resi da tribunali cantonali in liti rientranti nel diritto federale delle assicurazioni sociali che dirimono quesiti di procedura cantonale sono quindi impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni a prescindere dalla questione di sapere se sia stato interposto ricorso sul tema di merito (cambiamento di giurisprudenza).
Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF; art. 87 lett. g LAMal; art. 106 cpv. 2 lett. g LAM; art. 73 cpv. 2 LPP; art. 103 cpv. 4 LADI: Insussistenza di un diritto a ripetibili a favore di un istituto d'assicurazioni sociali. Gli assicuratori sociali vincenti in causa innanzi a un'autoritą giudiziaria di prima istanza non hanno diritto a indennitą di parte in tutti i rami delle assicurazioni sociali federali, fatta eccezione dell'evenienza di ricorso temerario o interposto con leggerezza dall'assicurato.

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Articolo: Art. 73 cpv. 2 LPP, art. 103 cpv. 4 LADI, art. 97, art. 101 e art. 128 OG, art. 5 cpv. 1 PA